Autore: Anna Gaia Cavallo

Tommaso Dognazzi
Art
Tommaso Dognazzi al Fashion week di Cortina 2021
Inaugurata il primo giorno della Fashion week di Cortina – in permanenza dall’ 8 dicembre – la mostra del maestro Tommaso Dognazzi (tommasodognazzi.com) curata e promossa dalla società di consulenza in arte ed investimenti OPERA LTB (www.operaltb.com) .
Le sculture in Vetro e i quadri in plexiglas dell’artista hanno impreziosito il lussuoso e prestigioso show room L’Ambiente, sito in corso d’Italia a Cortina.

Tommaso Dognazzi

Tommaso Dognazzi fin da giovanissimo ha dimostrato uno spiccato e fervido interesse per l’arte contemporanea, affascinato a maggior ragione dalle opere dei grandi maestri dell’astrattismo geometrico del ‘900, che ha anche il privilegio di incontrare e di frequentare (tra i più importanti Bonalumi, Veronesi, Carmi, Perilli, Munari, Nigro, Dorazio, Alviani, Costalonga).
Il suo percorso artistico, ormai quasi trentennale, si espleta partendo dalle prime opere, realizzate verso la fine degli anni ottanta, evidentemente ancora legate ai dogmi della razionalità dell’arte concreta, fino a raffinarsi via via nel tempo.

La sua ultima opera, “Subliminazioni”

Gli ultimi lavori eseguiti si intitolano “Subliminazioni” e sono arricchiti da sculture in vetro di Murano eseguiti dall’artista secondo il concept della sua ricerca: Tommaso Dognazzi ha guidato maestri vetrai di Murano nell’esecuzione dell’opera.
Il risultato è un incontro tra contemporaneo e ancestrali riflessi nell’infinito cielo spaziale, ricreato attraverso l’antichissima lavorazione del vetro, per dar vita ad un’opera unica, perché irripetibile. Dal fuoco delle fornaci di Murano il maestro Dognazzi crea forme di bellezza ed arredo di alto design.
Con il termine  “Subliminazioni” si indica il  passaggio di bellezza da sostanza solida ad aeriforme ovvero il passaggio dell’anima nel proprio percorso di consapevolezza che perdendo la propria individualità si eleva a pura contemplazione.
Tommaso Dognazzi
Tommaso Dognazzi

L’Ambiente di Cortina

Nello show room L’ambiente di Cortina, il mondo di Dognazzi si svela a stretto contatto con le atmosfere e la qualità finissima dello store, che ha  7 sedi in Italia.
Dal 1990 L’Ambiente (www.lambiente.it) propone le migliori soluzioni per arredare con stile e qualità gli spazi dell’abitare. Entrare in un punto vendita L’Ambiente significa trovare una selezione unica di brand italiani e internazionali, un team di professionisti preparati a seguire ideazione, sviluppo ed esecuzione dei progetti, una falegnameria interna per la realizzazione di arredi su misura. Proprio in questa unicità di design, le opere dell’artista dialogano con prodotti di arredo di altissima finitura, offrendo ai clienti una irripetibile originale emozione di bellezza.

L’intervista a Ombretta Dal zin

Nelle eleganti atmosfere cortinesi della fashion week 2021, abbiamo raccolto le sensazioni della titolare dello show room Ombretta Dal zin.
Ombretta qual’è il segreto perché uno store di design abbia successo e perché una mostra nel proprio show room?
Premetto che nel campo dell’arredo le cose per noi negozianti sono cambiate tantissimo. Quando abbiamo iniziato, anni fa, c’era la vendita dell’oggetto, adesso bisogna progettare, dare sensazioni, emozioni, creare intorno ai nostri clienti un ambiente funzionale, confortevole, piacevole. Poter inserire arte perciò dà una valenza ancora più importante a quello che possiamo offrire.
Tommaso Dognazzi
Ombretta Dal Zin e avvocato Gianluca Iaione

Questo poi attira anche un target diverso e la vetrina seleziona già il cliente.

Anni fa abbiamo fatto una mostra con artisti a tema cibo. Ricerche sculture e quadri in cui si abbinava l’arte al cibo, era molto mirata. Abbiamo ospitato uno scultore che lavora il marmo di Carrara, ed oggi siamo lieti di ospitare l’artista Tommaso Dognazzi. L’arte a contatto con il design aggiunge ancor più fascino alle sale del nostro store.
Anna Gaia Cavallo
assegno per il nucleo familiare
Law
Cosa accade all’assegno per il nucleo familiare in caso di cessazione del rapporto di lavoro? 

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. È quindi un aiuto e un supporto al reddito di alcune famiglie i cui componenti fanno parte di determinare categorie di lavoratori ed ai pensionati. 

L’ANF compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare ed al reddito dello stesso (art. 2 d.l. 69/88). Per reddito familiare si intende l’ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all’irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno solare ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

La normativa di riferimento è contenuta nell’ art. 2 del D.L. n. 69/88 convertito con legge n. 153/88 e, per espressa previsione al comma 3 del cennato articolo, si osservano, per quanto non previsto da tale articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

Ma cosa accade in caso di cessazione del rapporto di lavoro? 

Cessazione del rapporto di lavoro

In costanza del rapporto di lavoro, la richiesta per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare deve essere presentata per il tramite del datore di lavoro. A seguito dell’inoltro – oggi telematico per effetto della circolare Inps n. 45/2019 ovvero tramite i servizi on line – il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR 797/55). 

Il beneficio viene liquidato dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, in occasione del pagamento mensile della retribuzione spettante. Ovvero viene anticipato dalla parte datorile in busta paga per poi essere recuperato da quest’ultima attraverso il modulo f24, al momento del pagamento dei contributi, trattandosi appunto di somme a carico dell’Inps. 

Diversa è l’ipotesi i cui il lavoratore non riceve il pagamento degli ANF durante il rapporto di lavoro, in quanto mai richiesti. Tale è il caso del “pagamento diretto”, ovvero il lavoratore può fare espressa richiesta all’Inps al momento della cessazione del rapporto di lavoro chiedendo la liquidazione degli stessi direttamente, per i periodi in cui non ne ha usufruito, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione. 

La sentenza del Tribunale di Napoli sull’assegno per il nucleo familiare

Importante sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro e Previdenza, n.2442/2021 del 06/05/2021, a conferma di quanto statuito precedentemente anche dalla Corte d’appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza con la sentenza n. 5682/2019 del 08/11/2019, riconosce il diritto alla percezione degli assegni al nucleo familiare con pagamento diretto da parte dell’Inps, unico soggetto obbligato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non aveva mai percepito gli assegni per il nucleo familiare da parte del datore di lavoro. Pertanto, successivamente al licenziamento, si era rivolto all’INPS per il pagamento in via diretta, presentando domanda a mezzo pec ed esponendo chiaramente di non aver mai percepito tali prestazioni.

Senonchè l’INPS, a causa di una totale omissione nella previsione della possibilità dell’inoltro attraverso i canali telematici, come da circolare Inps n. 45/2019, della domanda di pagamento diretto di ANF al di fuori dell’ipotesi di fallimento del datore di lavoro, non aveva mai provveduto né a rispondere a tale domanda né ad espletare tutte le formalità richieste per il pagamento di tali importi, non riconoscendo alcun valore all’inoltro della domanda tramite posta certificata. 

Citato in giudizio l’Inps nel costituirsi, richiamava quanto disposto dall’art. 38 del D.L. n. 78/2010 applicato all’INPS con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29-09-2011, secondo cui la domanda di ANF della parte ricorrente andava presentata esclusivamente in maniera telematica.

Quanto eccepito dall’INPS non era attuabile in quanto i servizi telematici, infatti, non erano stati ancora adeguati per quest’ipotesi.  

Di conseguenza, ritenere la domanda amministrativa come mai presentata, perché fatta a mezzo pec, rappresentava una vera e propria aberrazione giuridica.

Il valore giuridico della spedizione con pec

Per quanto l’INPS potesse imporre l’utilizzo della modalità telematica, infatti, non può e non deve sfuggire il valore giuridico di una spedizione con posta elettronica certificata che, come è noto, si equivale alla raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.), valore per cui a tutt’oggi la pec / raccomandata AR fa piena prova della effettiva conoscenza alla pari delle più evolute e moderne forme di invio telematico. 

Non è stato infatti intaccato, dall’introduzione delle forme telematiche, il caposaldo di cui all’ art. 1335 cod. civ., in base al quale si presume nel destinatario la conoscenza di una determinata comunicazione semplicemente per essere la medesima giunta all’indirizzo di costui (Cass. Civ. Sez. Lavoro,2847/97), al quale era diretta (Cass. Civ. Sez. Unite, 5823/81; Cass. Civ. Sez. III, 4083/78). 

Nel costituirsi eccepiva, inoltre, lo svolgimento del giudizio senza il contraddittorio con il datore di lavoro, unico soggetto che avrebbe dovuto, invece, corrispondere degli adempimenti connessi alla domanda di ANF ed unico soggetto a cui andava inoltrata la domanda per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare. Completamente dimenticando tutta la normativa esistente nonché le sue stesse circolari in materia secondo cui, come detto sopra, gli ANF vengono anticipati in busta paga, quando sono stati richiesti durante il rapporto di lavoro; mentre per i rapporti di lavoro non più in essere, vengono richiesti direttamente all’INPS.

L’Istituto, pertanto, non poteva assurdamente sostenere che il datore di lavoro fosse l’unico soggetto tenuto alla corresponsione degli adempimenti connessi alla domanda di ANF oltre che l’unico soggetto a cui la domanda doveva essere indirizzata. 

La decisione del Tribunale

Nonostante la difesa svolta dall’Inps, il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 2442/2021 del 06/05/2021, ritenendo valida la modalità di inoltro a mezzo pec della domanda, ha riconosciuto pienamente il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare attraverso un pagamento diretto di tali somme da parte dell’Inps delineando quest’ultimo come “unico soggetto obbligato”. 

Nonostante ciò, ancora oggi l’Inps rimanga inadempiente nel prevedere la possibilità di inoltro della relativa domanda attraverso i servizi telematici previsti, ipotesi a tutt’oggi prevista solo nel caso di fallimento del datore di lavoro.  

 

Avv. Silvana Vespa

Dipartimento legale Opera Ltb

impresa alimentare
Law
Diritto aziendale ed alimentare: impresa alimentare, nuove agevolazioni e rating di legalità

Con l’introduzione dell’articolo 6 bis all’interno del D.lgs. 231/2001, rubricato “Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare”, inevitabilmente, tutte le agevolazioni derivanti dall’adozione di modelli di organizzazione e gestione, in linea con il predetto decreto legislativo, si estendono alle imprese che si occupano del settore alimentare. Si pensi a titolo esemplificativo, alle aziende conserviere di pomodori, dell’olio D.o.p., delle arance e dei limoni. Tutte imprese presenti sul territorio nazionale e che rappresentano l’eccellenza, sia in ambito europeo che mondiale.

Il legislatore, per incentivare la crescita di queste imprese, ogni anno studia delle misure in grado di contemperare da un lato le esigenze dei produttori e dall’altro quello dei consumatori. Cercando di abbattere (per entrambi) i costi.

ISI INAIL

 

L’obiettivo del bando è incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sappiamo che l’ultimo anno e mezzo è stato segnato dall’emergenza Covid – 19. Emergenza sia sanitaria che economica (e sociale). Ed infatti, non a caso, il “Bando Isi Inail 2020” reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica.

La misura incentiva tutte le imprese (anche individuali) con sede in Italia e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le medio / grandi imprese dell’agricoltura e, nello specifico dell’asse di finanziamento 2, anche gli Enti del terzo settore.

Modello organizzativo 231 per le imprese alimentari

 

Il modello 231 è un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. Se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali.

In altre parole, il Decreto Legislativo 231/2001 individua in un Modello correttamente elaborato, adottato e aggiornato, lo strumento per esimere una società della propria responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Viene adottato insomma per permettere alle imprese di essere dispensate dai reati imputati ai singoli dipendenti e, mediante la sua compilazione, la società può chiedere legittimamente l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati menzionati nella norma.

In sostanza, è importante – oggi anche nel settore agroalimentare – dotarsi di un “efficace modello 231”, perché si può:

– avere accesso, più facilmente ai finanziamenti, sia delle istituzioni comunitarie, sia delle banche convenzionate, a sostegno degli investimenti, della tutela dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro;

– predisporre un’adeguata tutela avverso tutti i nuovi reati agroalimentari, previsti dal disegno di legge 2231 del 2016 (es. agropirateria e frode in commercio di prodotti alimentari).

– accedere, senza difficoltà, ai bandi relativi agli appalti pubblici, vedendosi riservate, in alcuni casi, perfino corsie preferenziali. In varie regioni come Lombardia, Calabria, Abruzzo ed in parte anche in Campania, l’aver adottato un modello ex 231 è un requisito essenziale per l’accesso ai rapporti economici con le stesse e per l’accreditamento ai fini dell’erogazione di determinati servizi.

Rating di legalità per l’impresa alimentare

Tutto ciò è possibile grazie alla crescente importanza del rating di legalità. Si tratta in pratica di un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

Per ottenere il rating “di base” – cioè una stella – occorrono alcuni requisiti minimi autocertificati. Tra cui l’assenza di misure cautelari personali o patrimoniali per gli amministratori e soci, l’assenza di provvedimenti per il mancato rispetto delle leggi sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e violazioni in materia retributiva, contributiva, assicurativi e fiscale. 

Per raggiungere la valutazione massima – cioè la terza stella – è richiesto il possesso di ulteriori requisiti. Tra cui, in particolare, il possesso di un organo di controllo efficace ai sensi del sistema di governo e prevenzioni richiesto dal D.lgs. 231 del 2001, la presenza di acclarati sistemi di Corporate Social Responsibility (CSR), nonché l’adesione a codici etici di categoria.

In estrema sintesi, la ratio degli incentivi proposti dallo Stato si ravvisa nella ricerca di quel giusto equilibrio tra sviluppo e sostenibilità delle imprese. Nel caso di specie – cioè il settore alimentare – individuabile attraverso un indice ben determinato, il rating di legalità, la cui valutazione può essere arricchita attraverso l’implementazione del modello di organizzazione e gestione, così come previsto dal D.lgs. 231 del 2001.

IVA mportazione
Law
Diritto penale doganale: l’evasione dell’IVA all’importazione

Nel diritto doganale la figura dell’abuso del diritto è un tema molto dibattuto, soprattutto per quanto riguarda la sua esistenza giuridica. In particolare, si è discusso molto sull’evasione “dell’Iva all’importazione”. Può essere applicato l’abuso del diritto anche in campo penale doganale?  

Emblematiche altre due sentenze della Corte di Cassazione, chiamate a trattare due casi analoghi con due opposte decisioni.

Abuso di diritto

 

In primis, specifichiamo che per “abuso di diritto” in campo fiscale si considera, in estrema sintesi, l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento, ma finalizzato a perseguire un interesse fiscale contra legem. Non si tratta quindi di una violazione concreta, ma di un’operazione che piega il sistema, trovando escamotages e servendosi di strategie non strettamente vietate e quindi formalmente rispettose delle norme fiscali, ma che tuttavia danno al contribuente un vantaggio fiscale indebito.

L’articolo 10-bis L. 212/2000 individua i connotati della fattispecie dell’abuso del diritto, specificando che “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.

L’art. 10 bis della legge 212/2000 in è in tal senso una valvola di chiusura che raccoglie tutte le condotte abusive. E rappresenta una norma “aperta” volta a ricomprendere quelle fattispecie di abuso del diritto “atipico” di derivazione costituzionale ed unionale. Così ha stabilito la sentenza n. 2224/2021 della Cassazione civile. Ma come considerare le opportunità alternative offerte dalla libera circolazione in ambito doganale ed unionale ? Scegliere un Paese europeo oppure extraeuropeo per transazioni economiche evoca differenti trattamenti in materia fiscale ed in particolare in materia di IVA. 

Le sentenze della Corte di Cassazione in merito all’abuso dell’IVA sull’importazione

Ci riferiamo al caso dell’importazione sul suolo italiano di velivoli produzione, costruzione e immatricolazione provenienti dagli Stati Uniti.

Gli aerei, prima dell’ingresso sul suolo italiano per la successiva vendita, attraversano e sdoganano in Danimarca. Paese UE che per l’importazione di tale bene prevede un’aliquota pari allo 0% (a fronte del 22% dell’Italia). 

In entrambi i casi la procura italiana ha ritenuto la configurazione del reato di evasione dell’Iva all’importazione attraverso l’elusione della normativa doganale. 

Le due sentenze opposte

 

In una sentenza rilevante della cassazione si ritiene configurato il reato di evasione iva attraverso l’abuso del diritto realizzato con la violazione del combinato disposto dall’art. 70 D.Lg. 633/72 art 292 TULD 43/73. Che recita: “chiunque … sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti è punito con la multa.”
Vi è quindi costruita una fattispecie penale con il rinvio a norme di carattere amministrativo e tributario.

In un successivo arresto la stessa Cassazione penale si nega all’opposto la ricorrenza dell’abuso come fattispecie di rilevanza penale. In particolare si statuisce che il rispetto della normativa doganale era stato legittimamente esercitato sia pure con un’imposizione IVA pari allo 0% cosi come previsto da un Paese comunitario come la Danimarca.

In definitiva, la successiva circolazione dei veicoli all’interno della UE fino all’ingresso in Italia avveniva nell’ambito della libera circolazione delle merci senza alcuna altra imposizione fiscale e senza evidentemente alcuna violazione di carattere penalmente rilevante.

A supporto di tale tesi il comma 13 del nuovo art. 10bis della legge 212/00 ha altresì ribadito che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”.

In realtà nel caso di specie non appare esserci stata nemmeno una violazione di solo carattere amministrativo tributario. La scelta dell’azione di “sdoganare” in Danimarca i velivoli è una pure scelta di politica economica, non elusiva della normativa UE di cui l’Italia fa parte. 

Le contraddizioni dell’UE

 

Diverso è poi argomentare sulle contraddizioni di una Comunità Europea, che prevede ad ogni stato un’aliquota diversa all’importazione extra UE. Sono troppe e troppo evidenti le differenze tra singoli Paesi.

Affidarsi allo strumento repressivo penale dei singoli stati non può in definitiva risolvere questioni ben più complesse, quali la necessità di una politica fiscale unica all’interno dell’aera UE.

Inps
Law
Le somme erroneamente erogate dall’INPS non vanno restituite

Può accadere che l’INPS richieda la restituzione di prestazioni previdenziali o assistenziali arretrate erroneamente corrisposte. In questi casi si parla di “indebito”, cioè di somme erogate per errore che, in virtù della norma generale di cui all’articolo 2033 del Codice civile, andrebbero restituite. Esiste però una specifica normativa di settore che sancisce l’irripetibilità delle somme pur erroneamente versate, purchè non vi sia stato dolo da parte dell’interessato.

Sappiamo che l’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, impone all’Inps di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. E a provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Cosa accade quindi alle somme di denaro erroneamente erogate dall’Inps? Vi forniamo un caso, a titolo puramente esemplificativo, per spiegarvi cosa accade in concreto in questi casi.

Il caso del Tribunale di Napoli

Con ricorso depositato in data 05/03/2020 dinanzi al Tribunale di Napoli la ricorrente, in quanto titolare di assegno sociale ex art. 6 Legge n. 335/95, esponeva che, a seguito di inoltro in data 26-11-2018 di domanda di ricostituzione reddituale, avente ad oggetto i redditi anno 2016, anno 2017 nonché anno 2018 l’Inps, nonostante con comunicazione del 14/12/2018, non rilevava la presenza di somme a debito o a credito fino al 31 gennaio 2019. Nel contempo, in data 02/07/2019, comunicava a parte ricorrente l’esistenza a suo carico di un debito pari ad € 1.951,04 per aver ricevuto somme non spettanti a titolo di assegno sociale nell’anno 2016.

Nella memoria di costituzione, parte convenuta motivava l’operata trattenuta con una indebita percezione da parte della ricorrente di somme a titolo di assegno sociale nell’anno 2016, a causa di superamento dei limiti reddituali, stante la liquidazione al coniuge nel giugno 2017 di somme a titolo di arretrati ex L. 448/2001. Secondo l’Inps tale trattenuta veniva ad essere pienamente legittima ai sensi dell’art. 2033 c.c. in quanto somme percepite indebitamente e pertanto soggette a ripetizione.

Tale normativa posta a fondamento del comportamento illegittimo dell’Ente previdenziale non trova applicazione nella fattispecie in oggetto in quanto l’indebito assistenziale non soggiace alla disciplina dell’indebito civilistico ex art. 2033 c.c.., principio ormai consolidato in giurisprudenza, e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione la sentenza n. 16088/2020.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 16088/2020, nonché folta e consolidata giurisprudenza, ha affermato che “non è vero che nel settore dell’indebito assistenziale non esista il principio di affidamento e che si applichi invece il principio generale di ripetizione dell’indebito stabilito dall’art. 2033 c.c..”  (Cfr. Tribunale di Palermo 21/01/2021; Cass. n. 28771/2018; Cass.n. 482/17; Cass. n. 25/2009; Cass. n. 3334/2005; Trib. Napoli Nord n. 8617/2017; Trib. Torre Annunziata del 04/04/2017; Trib. Torre Annunziata del 03-04-2017),

Il regime dell’indebito assistenziale assurge a ruolo di eccezione rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c.

In generale, l’articolo 13 della legge 412/91 prevede che le somme non dovute, erogate dall’Inps, non debbano essere restituite, a meno che l’errore non sia attribuibile all’interessato. Al contrario, gli indebiti devono essere rimborsati all’Istituto nel caso in cui il pensionato sia a conoscenza di fatti, che possano modificare il suo diritto alla pensione o l’importo della stessa.

 

Avv. Silvana Vespa

Dipartimento legale Opera Ltb