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Diritto penale doganale: l’evasione dell’IVA all’importazione

Nel diritto doganale la figura dell’abuso del diritto è un tema molto dibattuto, soprattutto per quanto riguarda la sua esistenza giuridica. In particolare, si è discusso molto sull’evasione “dell’Iva all’importazione”. Può essere applicato l’abuso del diritto anche in campo penale doganale?  

Emblematiche altre due sentenze della Corte di Cassazione, chiamate a trattare due casi analoghi con due opposte decisioni.

Abuso di diritto

 

In primis, specifichiamo che per “abuso di diritto” in campo fiscale si considera, in estrema sintesi, l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento, ma finalizzato a perseguire un interesse fiscale contra legem. Non si tratta quindi di una violazione concreta, ma di un’operazione che piega il sistema, trovando escamotages e servendosi di strategie non strettamente vietate e quindi formalmente rispettose delle norme fiscali, ma che tuttavia danno al contribuente un vantaggio fiscale indebito.

L’articolo 10-bis L. 212/2000 individua i connotati della fattispecie dell’abuso del diritto, specificando che “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.

L’art. 10 bis della legge 212/2000 in è in tal senso una valvola di chiusura che raccoglie tutte le condotte abusive. E rappresenta una norma “aperta” volta a ricomprendere quelle fattispecie di abuso del diritto “atipico” di derivazione costituzionale ed unionale. Così ha stabilito la sentenza n. 2224/2021 della Cassazione civile. Ma come considerare le opportunità alternative offerte dalla libera circolazione in ambito doganale ed unionale ? Scegliere un Paese europeo oppure extraeuropeo per transazioni economiche evoca differenti trattamenti in materia fiscale ed in particolare in materia di IVA. 

Le sentenze della Corte di Cassazione in merito all’abuso dell’IVA sull’importazione

Ci riferiamo al caso dell’importazione sul suolo italiano di velivoli produzione, costruzione e immatricolazione provenienti dagli Stati Uniti.

Gli aerei, prima dell’ingresso sul suolo italiano per la successiva vendita, attraversano e sdoganano in Danimarca. Paese UE che per l’importazione di tale bene prevede un’aliquota pari allo 0% (a fronte del 22% dell’Italia). 

In entrambi i casi la procura italiana ha ritenuto la configurazione del reato di evasione dell’Iva all’importazione attraverso l’elusione della normativa doganale. 

Le due sentenze opposte

 

In una sentenza rilevante della cassazione si ritiene configurato il reato di evasione iva attraverso l’abuso del diritto realizzato con la violazione del combinato disposto dall’art. 70 D.Lg. 633/72 art 292 TULD 43/73. Che recita: “chiunque … sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti è punito con la multa.”
Vi è quindi costruita una fattispecie penale con il rinvio a norme di carattere amministrativo e tributario.

In un successivo arresto la stessa Cassazione penale si nega all’opposto la ricorrenza dell’abuso come fattispecie di rilevanza penale. In particolare si statuisce che il rispetto della normativa doganale era stato legittimamente esercitato sia pure con un’imposizione IVA pari allo 0% cosi come previsto da un Paese comunitario come la Danimarca.

In definitiva, la successiva circolazione dei veicoli all’interno della UE fino all’ingresso in Italia avveniva nell’ambito della libera circolazione delle merci senza alcuna altra imposizione fiscale e senza evidentemente alcuna violazione di carattere penalmente rilevante.

A supporto di tale tesi il comma 13 del nuovo art. 10bis della legge 212/00 ha altresì ribadito che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”.

In realtà nel caso di specie non appare esserci stata nemmeno una violazione di solo carattere amministrativo tributario. La scelta dell’azione di “sdoganare” in Danimarca i velivoli è una pure scelta di politica economica, non elusiva della normativa UE di cui l’Italia fa parte. 

Le contraddizioni dell’UE

 

Diverso è poi argomentare sulle contraddizioni di una Comunità Europea, che prevede ad ogni stato un’aliquota diversa all’importazione extra UE. Sono troppe e troppo evidenti le differenze tra singoli Paesi.

Affidarsi allo strumento repressivo penale dei singoli stati non può in definitiva risolvere questioni ben più complesse, quali la necessità di una politica fiscale unica all’interno dell’aera UE.